Palermo – Si è tenuta, presso la Facoltà di Giurisprudenza, la Tavola Rotonda riguardante “Il matrimonio e la famiglia nei due diritti”, l’iniziativa promossa dalla Delegazione dell’Università Cattolica per la diocesi di Palermo, in sinergia con l’Associazione amici dell’Ateneo del Sacro Cuore, l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, l’Arcidiocesi di Palermo e l’Università degli Studi di Palermo in occasione della 90ª Giornata per l’Università Cattolica con il patrocinio della presidenza della Pontificia Accademia per la Vita ha visto la partecipazione del prof. Marco Dell’Oglio, delegato diocesano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; della prof.ssa Anna Sammassimo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; del prof. Salvatore Bordonali; del prof. Antonio Ingoia, giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo; del prof. Mario Ferrante e del prof. Fabiano Di Prima.
L’incontro si è aperto con una breve introduzione del prof. Dell’Oglio, il quale ha evidenziato che: l’importanza di questa giornata è essenziale per un duplice motivo, infatti, da un lato permette di conoscere il mondo cattolico e di comprenderne i relativi postulati educativi, dall’altro permettere a questo stesso ambiente di realizzare importanti elaborati anche di matrice internazionale, come l’educazione dei bambini afghani protagonisti di un progetto che ne cerca di curare la formazione.
E’ poi intervenuto il prof. Bordonali, il quale assolvendo alla figura di coordinatore dell’incontro ha opportunamente richiamato il diritto interno, affermando che: Il diritto interno al nostro Ordinamento affonda le sue radici nel diritto Romano sostanziale e nonostante le forti influenze che, di fatto, continua a recepire non devono mai perdersi di vista quelli che sono i valori fondanti. L’oggetto di discussione – spiega il coordinatore – deve partire dall’individuazione di una stretta connessione tra gli istituti del matrimonio e quello della famiglia, ove il primo si trova alla base del secondo e ove entrambi sono sempre stati fortemente influenzati dal diritto Canonico. Unioni diverse da quelle tradizionalmente intese sono sempre esistite e rinnegarle sarebbe impossibile, con l’unica certezza però di saperne individuare i confini, tuttavia oggi se ne riconosce l’artificiosità dell’operazione dal momento che presentano diversi elementi di contatto. Di converso – continua il prof. Bordonali – si è anche registrato un significativo scollamento tra quanto sostenuto dal costituente all’art. 29 Cost. con quanto da oggi è comunemente sentito; i punti di riflessione sono tanti ed il campo di indagine molto vasto, ecco perché è lecito chiedersi se non sia il caso di un significativo intervento da parte della Corte Costituzionale.
Prende poi la parola la prof.ssa Sammassimo, la quale partendo dall’analisi degli elementi fondanti la nozione di famiglia da sempre condivisi, ovvero il carattere stabile e duraturo di una coppia eterosessuale basata sull’apertura alla prole, ne evidenzia le difficoltà che essa oggi vive nella società, e richiamando gli insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II afferma che: In quanto giurista e canonista sostengo come il diritto debba mantenere il suo posto ed istituti quali il matrimonio e la famiglia debbano identificarsi come istituti giuridici e non culturali, quindi, è inopportuna la confusione che se ne sta facendo e soprattutto è inopportuna la parificazione degli stessi a legami alternativi da quelli di coniugio. Un altro facile errore è quello di considerare il matrimonio come un semplice mezzo a fine per creare una famiglia, in quanto esso stesso rappresenta già una struttura istituzionale che prescinde dalla nascita di una futura prole e che inizia ad aver vita con l’unione sotto il vincolo matrimoniale delle parti. Qualora, da questo vincolo, nascano dei figli – continua la prof.ssa Sammassimo – quest’ultimi hanno diritto a nascere all’interno di una famiglia ed a conoscere la loro origine genetica e, quindi, è facile intuire come sia poco ortodossa la pratica dell’inseminazione eterologa. Richiamando ancora una volta il dettato normativo di tipo costituzionale, sappiamo come oggi giorno il matrimonio non costituisca più mio malgrado il centro della nostra attuale società, in quanto è stato vittima di parificazioni a legami, che seppur stabili, non possono in alcun modo paragonarsi a quello anzi detto. Data l’assenza di una norma chiara riguardante la fattispecie – ci spiega la canonista Sammassimo – la Corte Costituzionale investita della questione ha di recente ritenuto opportuno ribadire come il carattere eterosessuale del matrimonio sia iscritto nella Costituzione e, quindi, parificare alla prima unioni che non presentano questa differenziazione di genere sia improprio e, tuttavia non manca nel riconoscerle sotto un’altra luce, ovvero quelle delle formazioni sociali, la cui disciplina prevista all’art. 2 Cost. gli riconosce il diritto alla convivenza ed il diritto di vivere le medesime condizioni di una qualsivoglia coppia tradizionale. In definitiva, la Corte ripudia qualunque pregiudizio di tipo giuridico o sociale, ma riconosce come sia ormai giunto il momento di un chiaro e significativo intervento da parte del Legislatore nazionale.
E’ poi la volta del prof. Antonio Ingoia, il quale focalizza la sua attenzione sul tema dell’aggiornamento delle norme riguardanti la filiazione e di come quest’ultima debba considerarsi uno status giuridico tutelabile in maniera del tutto indipendente dalla relazione intercorrente tra i genitori. Bisogna riconoscere – spiega il prof. Ingoia – un’ampia evoluzione della disciplina oggetto d’esame, per cui in quasi tutti gli ordinamenti giuridici si registra una tutela di quegli infanti nati non tra soggetti stretti da un vincolo matrimoniale, ma al contrario in circostanze estranee a quest’ultimo e ove questa tutela, volendo prescindere dalle scelte poste in essere dai genitori delle parti in causa, da una parte ha voluto assolvere ad un dovere di tipo morale, riconoscendo una piena parità di trattamento, invece, dall’altra ha voluto evitare qualunque forma di discriminazione. Una più forte resistenza – continua il prof. Ingoia – forse è ancora presente negli ordinamenti di tipo confessionale promananti dai principali sistemi religiosi (islamico e cristiano), rimasti più degli altri impenetrabili, dal momento che vittime di un incessante indebolimento di quelli che un tempo erano i loro capisaldi, nei fatti risultano più indeboliti. La permanenza del nuovo Codex j.c., volto a mantenere la distinzione romanistica tra filiazione legittima ed illegittima non ha comunque sia l’intento di privare di qualsivoglia tutela giuridica la seconda fattispecie individuata, quanto piuttosto quello di rimarcarne le differenze intercorrenti senza creare “uno status unico di filiazione” e riconoscendo come sia oramai innegabile l’esistenza dei figli nati in contesti estranei al matrimonio, da momento che si è registrata da una parte, una prorompente ascesa del fenomeno in causa e dall’altra, una sempre più forte richiesta dell’istituto dell’adozione. L’evoluzione ha fatto sì – spiega il prof. Ingoia – che si curasse anche quest’ultimo aspetto menzionato, riconoscendogli una piena parità rispetto alla filiazione legittima, seppur mancante di un legame sanguineo tra i genitori e la prole.
Segue l’intervento del prof. Mario Ferrante, il quale partendo da un’analisi del contesto storico assume come dato essenziale la correlazione esistente tra la cultura, la società ed i mutamenti della giurisprudenza nei tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale. La premessa da cui bisogna partire – spiega il prof. Ferrante – è la consapevolezza di uno stretto legame intercorrente tra un ordinamento giuridico ed il c.d. diritto vivente, o meglio di come quest’ultimo venga di fatto interpretato in un determinato contesto storico. Uno stesso testo normativo, infatti, può essere sottoposto ad interpretazioni tra loro differenti a seconda del tempo e del luogo in cui lo si esamina e ciò avviene perché muta l’interpretazione che se ne fa della disposizione, da cui inevitabilmente deriva l’evolversi del diritto. Detto questo, l’elemento interpretativo assume maggiore rilevanza nei c.d. tribunali inferiori la cui giurisprudenza risente fortemente dei cambiamenti culturali che col tempo vengono a consolidarsi, inoltre – argomenta il prof. Ferrante – non è esatto attribuire all’entrata in vigore della legge 898/1970, ovvero quella disciplinante lo scioglimento del matrimonio la crisi dello stesso, in quanto questa non ha fatto altro che disciplinare una richiesta sociale che in quegli anni era oramai divenuta inevitabile, infatti, ciò che è andato mutando è stato il modo di vedere la vita coniugale e la possibilità di uscire allo scoperto delle tendenze sessuali che fino a pochi anni prima erano considerate come delle vere e proprie devianze. È ovvio come oggi si sia superato il pregiudizio riguardante l’omosessualità, infatti, non la si ritiene più una malattia legata alla sfera cognitiva, ma al contrario se n’è accettata a livello sociale e giuridico l’esistenza, dichiarando nei fatti l’impossibilità di discriminare i soggetti interessati a tale situazione, ciò che, invece, non è ammissibile fare – espone in via conclusiva il prof. Ferrante – è ricondurre tale forma d’amore, termine metagiuridico volutamente mai utilizzato dal legislatore al fine di evitare facili fraintendimenti, alla capacità di poter contrarre matrimonio, poiché essa viene ancora oggi concepita come un’incapacità morale a poter contrarre coniugio secondo il diritto Canonico. Quali le riflessioni ultime da dover porre in essere, da un lato quella di mera riforma processuale volta a modificare le lungaggini in materia di nullità del matrimonio, dall’altro quello di riconsiderare la natura indissolubile dello stesso vincolo.
La tavola rotonda si conclude con l’intervento del prof. Fabiano Di Prima il quale afferma che: focalizzando l’attenzione sul concetto di famiglia ed ai diversi assetti che questa ha assunto, possiamo comprendere le differenze intercorrenti tra civiltà differenti, infatti, ciò che muta è il modo di intendere la famiglia, la quale oggi più che mai sta vivendo un forte periodo di transizione, iniziato con l’eclissarsi del patriarcato. Da un punto di vista comparativo possiamo ricordare come in Italia si sia registrata prima, una vera e propria sudditanza del patriarcato, sotto una forte spinta del cattolicesimo, per poi lasciare il posto all’affermarsi di diritti quali l’uguaglianza o la parità di genere che hanno voluto il declino del vecchio sistema, in altre parti del mondo invece – spiega il prof. Di Prima – si registra la presenza di modelli alternativi a quello tradizionale che rinunciando al concetto di famiglia, optano per una visione più comunitaria dei rapporti familiari e ciò lo ritroviamo a livello filosofico nella visione di Osho o nel sistema comunitario della comunità israeliana dei Kibbutz. Rispetto a queste visioni alternative, oggi si sta affrontando con una certa inconsapevolezza un grande cambiamento che sta progressivamente andando a scardinare quei modelli che fino a qualche decennio fa sembravano delle certezze assolute e quasi sicuramente – afferma il prof. Di Prima – l’origine di questa frattura va ricercata in quel modello di stampo economico che da una parte, tende a guardare solo ed esclusivamente al presente senza fare progetti futuri e stabili, invece, dall’altro costringe queste stesse parti a non poter costruire nulla senza la certezza di un supporto economico adeguato. Detto questo, non si può più soltanto ritenere la messa in discussione della famiglia, quanto piuttosto si assiste ad una sua vera e propria negazione, ove i legami non solo divengono periodici, ma anche privi di qualsiasi stabilità. Consapevole di questi mutamenti, ancora una volta la chiesa cattolica ha voluto chiarire la propria posizione sottolineando come nei fatti la famiglia sia un’istituzione prioritaria ed anteriore allo stato, quindi, non necessitante di riconoscimento alcuno. Questa posizione la ritroviamo anche nella nostra Costituzione, la quale recependo l’influenza di stampo cattolico sottolinea anch’ella la priorità della famiglia sullo stato, in quanto lo stato italiano trova le sue basi nel matrimonio. Questi principi seppur validi nei fatti hanno avuto poca concretizzazione – conclude il prof. Di Prima – in quanto ormai spesso accade che le risorse destinate alle famiglie per il loro sostentamento siano ridotte dalle nuove politiche sociali, uscirne sarebbe possibile soltanto con un maggiore coinvolgimento della famiglia in una logica di welfare state.
Durante la Tavola Rotonda la redazione di TrinacriaNews.eu ha intervistato Don Davide Calantoni, giudice del Tribunale Ecclesiastico regionale-Sicilia e referente per le relazioni con la stampa della delegazione diocesana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il prof. Marco Dell’Oglio, delegato diocesano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ecco i contenuti delle interviste:
DON DAVIDE CALANTONI
La 90ª giornata dell’Università Cattolica è dedicata ad una Tavola Rotonda volta all’analisi de “Il matrimonio e la famiglia nei due diritti” perché proprio la scelta di questo tema?
L’Università Cattolica ha voluto individuare nei giovani i protagonisti del futuro ed è proprio per questo motivo che si è scelto questo tema. La famiglia, da cui non si può prescindere, non può non essere il punto di inizio ed il fondamento del nostro sistema, in quanto garante di quella stabilità e di quella sicurezza che oggi i giovani aspirano a raggiungere.
Consapevoli dei cambiamenti sociali e culturali che la nostra società continua ancora oggi a vivere, secondo lei quanto quest’ultimi hanno influito sull’istituto del matrimonio e della famiglia?
Oggi assistiamo ad un’istanza proveniente da diverse aree e soprattutto da una società che mette in discussione l’istituto della famiglia nella sua veste tradizionali, ovvero quello di legame tra un uomo ed una donna. Il fine ultimo del tema scelto da questa Tavola Rotonda che si terrà in occasione della 90ª giornata dell’università Cattolica di Milano, è quello di affrontare tale problema alla stregua di accurate indagini di tipo sociale e giuridico.
Sono tante le difficoltà che la famiglia nella sua veste classica ed il matrimonio hanno subito e che ancora oggi continuano a subire, secondo lei riusciranno ad avere ancora vita o vedranno un ulteriore e progressivo declino?
Il fatto di guardare al futuro deve essere segnato da un presupposto di ottimismo, ove non devono essere le difficoltà a doverci fare paura, piuttosto è l’impegno a far funzionare questa grande macchina e a dover aumentare. Sarebbe infondato non ammettere l’esistenza di questa crisi, ma è altrettanto vero che questa crisi non si riferisce alla bontà intrinseca del matrimonio e della famiglia, quanto piuttosto a quelle difficoltà sociali ed economiche che ne hanno minato la stabilità. Bisogna, quindi, distinguere da una parte, il valore che ha e che continua ad avere l’istituto della famiglia, in quanto unione tra uomo e donna e dall’altra, cercarne sotto una veste costruttiva una valida soluzione.
I mutamenti sociali e culturali secondo lei in che misura hanno inciso sulle pronunce dei Tribunali Ecclesiastici in materia matrimoniale?
Bisogna subito chiarire che i Tribunali Ecclesiastici si pronunciano in merito ad un’eventuale nullità del legame matrimoniale, quindi, non hanno eccessivamente risentito dei mutamenti di cui stiamo discutendo oggi. Nonostante tutto sono proprio questi mutamenti ad essere, in un contesto più ampio, la causa dell’indebolimento del vincolo di coniugio, dal momento che si affronta con sempre più superficialità la riflessione che sta alla base di un matrimonio, ovvero l’assunzione di responsabilità tra coniugi e la scelta, con la medesima superficialità, di volervi porre fine per mezzo del suo scioglimento.
PROF. MARCO DELL’OGLIO:
Data l’analisi del matrimonio e la famiglia nel diritto Canonico e nel diritto Civile, quali sono le differenze intercorrenti tra questi due diritti?
La messa in discussione dei due diritti , ovvero di quello Canonico e di quello Civile, ci permette di capire come la Chiesa Cattolica abbia un proprio magistero fondato su di una tradizione totalmente indipendente da quella dell’ordinamento giuridico italiano.
Un’eventuale apertura del legislatore italiano alle coppie di fatto non inciderà sulla posizione dell’ordinamento canonico.